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22–23 MAR 2026 Referendum costituzionale confermativo

Scegliere cambia la Costituzione su carriere, CSM e disciplina dei magistrati.

Qui trovi una guida dritta al punto: cosa prevede il testo e cosa succede se viene approvato. Niente giri di parole, niente “sentito dire”: i riferimenti ufficiali sono in fondo pagina.

Focus: conseguenze del SÌ Articoli: 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110 Fonti ufficiali linkate
In pratica: se passa il , la Costituzione prevede due Consigli superiori della magistratura, introduce una Alta Corte disciplinare e indica carriere distinte tra magistrati giudicanti e requirenti.

Cosa si vota

È un referendum costituzionale confermativo: approvi o respingi una legge di revisione della Costituzione. Si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

Cosa significa “SÌ”

= la revisione costituzionale entra in vigore. Poi, per renderla operativa, servono leggi di adeguamento (entro un anno, come previsto dal testo).

Dove mette mano

La riforma interviene su: 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110.

Cosa cambia se passa il

I cambiamenti centrali sono questi: nuovi organi, nuove competenze e nuove regole su come vengono composti.

1) Due CSM
Art. 104

Da un CSM si passa a due Consigli distinti: CSM giudicante e CSM requirente. Sono presieduti dal Presidente della Repubblica; fanno parte di diritto (rispettivamente) il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di cassazione.

2) Componenti sorteggiati
Art. 104

Gli “altri componenti” dei due CSM sono previsti per sorteggio: 1/3 da un elenco di professori ordinari e avvocati (elenco compilato dal Parlamento in seduta comune), 2/3 tra magistrati della rispettiva carriera, con numero e procedure fissati dalla legge. Il vicepresidente di ciascun CSM è eletto tra i componenti sorteggiati dall’elenco del Parlamento.

3) Carriere distinte
Art. 102

La Costituzione viene integrata indicando che le norme sull’ordinamento giudiziario disciplinano anche le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

4) Alta Corte disciplinare
Art. 105

La giurisdizione disciplinare sui magistrati ordinari (giudicanti e requirenti) viene attribuita a una Alta Corte disciplinare, separata dai CSM.

Dettagli utili (quelli che contano davvero)

CSM: cosa decide (dopo il SÌ)
A ciascun CSM (giudicante / requirente) spettano, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni.
Alta Corte disciplinare: composizione e impugnazione

L’Alta Corte è composta da 15 giudici: 3 nominati dal Presidente della Repubblica (professori ordinari e avvocati con almeno 20 anni), 3 estratti a sorte da un elenco (stessi requisiti, compilato dal Parlamento in seduta comune), 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti estratti a sorte tra chi ha almeno 20 anni e svolge/ha svolto funzioni di legittimità.

Contro le sentenze di primo grado è prevista impugnazione (anche nel merito) solo davanti alla stessa Alta Corte, ma con un collegio senza i componenti che hanno deciso in prima istanza. Una legge ordinaria stabilirà il resto (illeciti, sanzioni, procedura e funzionamento).

Art. 106: cosa viene aggiunto
Si specifica il riferimento alla magistratura giudicante nel comma che riguarda la designazione, e si aggiunge tra i possibili chiamati anche “magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno 15 anni di esercizio delle funzioni”.
Art. 87, 107, 110: perché vengono ritoccati
Vengono aggiornate alcune formulazioni per renderle coerenti con il passaggio dal CSM unico ai due CSM: “il rispettivo Consiglio”, “ciascun Consiglio”, e il ruolo del Presidente della Repubblica nella presidenza di entrambi.

FAQ — domande frequenti

Qui sotto trovi risposte brevi e concrete, per orientarti senza dover leggere subito tutto il testo.

“Due CSM” cambia qualcosa nei trasferimenti o nelle nomine?
Sì: le decisioni su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni e conferimenti di funzioni vengono ricondotte al CSM competente (giudicante o requirente), non più a un unico organo. I dettagli operativi sono demandati alle norme dell’ordinamento giudiziario da adeguare.
Che differenza fa spostare la disciplina dal CSM all’Alta Corte?
Con il SÌ la giurisdizione disciplinare passa a un organo dedicato (Alta Corte disciplinare), con composizione e schema di impugnazione previsti nella Costituzione riformata. Procedura, illeciti e sanzioni vengono poi definiti da una legge ordinaria.
Il sorteggio dei membri: “a caso totale” o con requisiti?
Non è “chiunque”: il sorteggio avviene da elenchi e tra categorie definite. Un terzo proviene da un elenco di professori ordinari e avvocati (compilato dal Parlamento in seduta comune), due terzi tra magistrati della rispettiva carriera, secondo regole che la legge dovrà precisare.
“Carriere distinte” cosa significa, in pratica?
Il testo costituzionale introduce il principio delle distinte carriere tra magistratura giudicante e requirente. Le modalità concrete (regole, passaggi, limiti) sono materia delle norme di ordinamento giudiziario da adeguare dopo l’entrata in vigore.
Quando “si vede” il cambiamento?
Il quadro cambia con l’entrata in vigore della revisione. Poi il testo prevede l’adeguamento delle leggi entro un anno. Nel frattempo, nelle materie indicate, restano applicabili le norme previgenti.
Questo sito “fa campagna”?
Qui trovi una spiegazione delle conseguenze del SÌ e dei passaggi previsti dal testo. Le informazioni rimandano alle fonti ufficiali (Gazzetta Ufficiale), così puoi verificare direttamente. Se vuoi confrontare tutto parola per parola, in fondo pagina trovi i link.

Dopo il : cosa succede (timeline semplice)

Il testo prevede anche una fase di transizione:

Fonti ufficiali

Qui trovi i testi pubblicati ufficialmente (consigliato: aprili e confronta).