Cosa si vota
È un referendum costituzionale confermativo: approvi o respingi una legge di revisione della Costituzione. Si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.
Qui trovi una guida dritta al punto: cosa prevede il testo e cosa succede se viene approvato. Niente giri di parole, niente “sentito dire”: i riferimenti ufficiali sono in fondo pagina.
È un referendum costituzionale confermativo: approvi o respingi una legge di revisione della Costituzione. Si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.
SÌ = la revisione costituzionale entra in vigore. Poi, per renderla operativa, servono leggi di adeguamento (entro un anno, come previsto dal testo).
La riforma interviene su: 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110.
I cambiamenti centrali sono questi: nuovi organi, nuove competenze e nuove regole su come vengono composti.
Da un CSM si passa a due Consigli distinti: CSM giudicante e CSM requirente. Sono presieduti dal Presidente della Repubblica; fanno parte di diritto (rispettivamente) il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di cassazione.
Gli “altri componenti” dei due CSM sono previsti per sorteggio: 1/3 da un elenco di professori ordinari e avvocati (elenco compilato dal Parlamento in seduta comune), 2/3 tra magistrati della rispettiva carriera, con numero e procedure fissati dalla legge. Il vicepresidente di ciascun CSM è eletto tra i componenti sorteggiati dall’elenco del Parlamento.
La Costituzione viene integrata indicando che le norme sull’ordinamento giudiziario disciplinano anche le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.
La giurisdizione disciplinare sui magistrati ordinari (giudicanti e requirenti) viene attribuita a una Alta Corte disciplinare, separata dai CSM.
L’Alta Corte è composta da 15 giudici: 3 nominati dal Presidente della Repubblica (professori ordinari e avvocati con almeno 20 anni), 3 estratti a sorte da un elenco (stessi requisiti, compilato dal Parlamento in seduta comune), 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti estratti a sorte tra chi ha almeno 20 anni e svolge/ha svolto funzioni di legittimità.
Contro le sentenze di primo grado è prevista impugnazione (anche nel merito) solo davanti alla stessa Alta Corte, ma con un collegio senza i componenti che hanno deciso in prima istanza. Una legge ordinaria stabilirà il resto (illeciti, sanzioni, procedura e funzionamento).
Qui sotto trovi risposte brevi e concrete, per orientarti senza dover leggere subito tutto il testo.
Il testo prevede anche una fase di transizione:
Qui trovi i testi pubblicati ufficialmente (consigliato: aprili e confronta).